Dalle Autorità di bacino ai Distretti


 
Ambiente in Liguria

Soppressione Autorità di Bacino ex l. 183/1989

Il 17 febbraio 2017 è entrato in vigore il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017) in materia di Autorità di bacino distrettuali, che disciplina le modalità e i criteri per il passaggio di competenze dalle vecchie Autorità di bacino alle nuove Autorità distrettuali.

Dall’entrata in vigore del suddetto D.M. 294/2016, risultano soppresse (cfr. art. 51, c. 4 della legge n. 221/2015), tutte le Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989 e i relativi organi.

In particolare per il territorio ligure risultano soppresse:

I Piani di bacino stralcio vigenti, ed analoghi strumenti di pianificazione, a norma di legge (cfr art. 170, c.11, d.lgs. 152/2006), continuano peraltro ad essere pienamente applicabili nel territorio di riferimento e le sue disposizioni devono pertanto essere osservate, senza soluzione di continuità. Analogamente restano validi ed efficaci anche tutti gli altri provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate.

Al fine di gestire la fase di transizione dalle vecchie alle nuove autorità di bacino, in data 30 marzo 2017 è stata firmata, ai sensi dell’art. 12 del D.M. 294/2016, l’intesa con l'Autorità di Bacino distrettuale Appennino Settentrionale che prevedeva l’avvalimento delle strutture regionali operanti nel regime previgente e conferiva delega di firma al Direttore Generale regionale del Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti, nelle more dell’emanazione del d.p.c.m. previsto all’art. 63, c.4 del d.lgs. 152/2006.

Il 13 giugno 2018 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.R.I. Serie generale n. 135 del 13.06.2018) i d.p.c.m. 4 aprile 2018, predisposti ai sensi dell’art. 63 comma 4 del d.lgs. 152/2006, aventi ad oggetto l’individuazione e il trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino ex legge n.183/1989, e determinazione delle dotazioni organiche delle Autorità di bacino distrettuali.

Con l’entrata in vigore di tale DPCM sono decadute le intese a suo tempo sottoscritte, ai sensi dell’art. 12, c.6 del DM 294/2016. La gestione e l’applicazione dei piani di bacino regionali, vigenti fino alla emanazione di analoghi atti a livello distrettuale, rientrano nelle competenze della nuova Autorità di bacino distrettuale.

Al fine di garantire la continuità tecnico-amministrativa e gestionale nell’ambito del territorio afferente alla ex Autorità di bacino regionale, nella fase di riorganizzazione e transizione verso strumenti di pianificazione distrettuali omogenei, in data 29 ottobre 2018 è stato firmato un accordo ex art. 15 L.241/1990 con l'Autorità di Bacino distrettuale Appennino Settentrionale che prevede l’avvalimento delle strutture regionali operanti nel regime previgente relativamente ai "bacini regionali liguri".

In attuazione di tale Accordo, con Decreto del Segretario Generale dell’Autorità distrettuale n. 49/2018, sono inoltre state emanate le previste modalità procedurali per la gestione dei PAI vigenti.

In data 21 febbraio 2022 è stato sottoscritto il nuovo Accordo tra Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale e Regione Liguria, per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in materia di difesa del suolo e tutela delle acque nel territorio dei bacini regionali liguri e nella parte ligure del bacino interregionale del fiume Magra. Tale accordo è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023.

A tal proposito, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale ha chiarito che l’approvazione del Regolamento Regionale, ai sensi dell’art. 91 c. 1 ter 2 della L.R. 18/1999, il cui iter di approvazione è in corso, è condizione necessaria per la piena attuazione degli obiettivi e delle norme del PGRA nel settore urbanistico, in mancanza del quale non possono che continuare a trovare applicazione le disposizioni previgenti dei Piani di Bacino dei bacini regionali liguri e del bacino interregionale del fiume Magra, se e in quanto non in contrasto con gli obiettivi del medesimo PGRA approvato.

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