
In data 17/07/2025 è entrato in vigore il Regolamento Regionale n. 1/2025 recante “Disposizioni concernenti l’attuazione dei Piani di bacino distrettuali, anche stralcio, per le aree a pericolosità da alluvione fluviale e costiera in attuazione dell’articolo 91, comma 1 ter 2 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 02/07/2025. Si tratta di un regolamento che specifica norme in merito alla gestione del rischio nelle aree a pericolosità da alluvione fluviale e costiera con particolare riferimento al settore urbanistico ai sensi dell’art. 65 c. 6 del D.lgs. n. 152/2006 (Nome in materia ambientale), in attuazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale, il cui primo aggiornamento è stato approvato con D.P.C.M. 01/12/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 del 07/02/2023.
CARTOGRAFIE COLLEGATE:
- Ambiti normativi relativi alle aree a minore pericolosità relativa (Art.20, comma 1, lettera a)
Ai sensi dell’art. 3 c. 1 lett. g) del Regolamento Regionale n. 1/2025, le aree inondabili a minor pericolosità relativa P3_0 e P2_0 sono definite come le porzioni di aree a pericolosità da alluvione fluviale elevata P3 e media P2 all’interno delle quali i massimi battenti idraulici e le velocità massime della corrente di esondazione sono inferiori alle soglie indicate nell’Allegato 2, che disciplina, altresì, le modalità di individuazione delle stesse aree. - Fascia di riassetto fluviale (Art.20, comma 1, lettera b)
Definita all’art. 3 c. 1 lett. k) del Regolamento Regionale n. 1/2025, e richiamata all’art. 25 della Disciplina di Piano del PGRA, comprende le aree esterne all’alveo attuale necessarie per l’adeguamento del corso d’acqua. Comprende in particolare le aree necessarie al ripristino della idonea sezione idraulica, tutte le forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena e le aree da destinare alle opere di sistemazione idraulica previste. Può comprendere, inoltre, aree ritenute di pertinenza fluviale e/o di elevato pregio naturalistico-ambientale limitrofe al corso d’acqua.
- Tratti studiati idraulicamente (Art.20, comma 1, lettera c)
Ai sensi dell’art. 3 c. 1 lett. s) del Regolamento Regionale n. 1/2025, i tratti studiati idraulicamente sono definiti come la porzione del reticolo idrografico principale e secondario del PGRA (cfr. Allegato 4 alla Disciplina di Piano) che è stato oggetto di studi finalizzati alla definizione delle aree a pericolosità da alluvione fluviale P1 (bassa), P2 (media) e P3 (alta).
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Richiamato all’art. 3 c. 1 lett. u) del Regolamento Regionale n. 1/2025, è il reticolo idrografico ai sensi dell’art. 91 c. 1 bis della L.R. 18/1999 approvato con DGR n. 1280/2023, articolato in base alla superficie S del bacino sotteso dalle aste fluviali: primo livello (S > 1 km2), secondo livello (0,25 km2 < S ≤ 1 km2), terzo livello (0,1 km2 < S ≤ 0,25 km2).
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