Assetto idrogeologico del territorio


 
 
 

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Con deliberazione n. n. 39 del 28 marzo 2024 la Conferenza Istituzionale Permanente dell' Autorità di bacino distrettuale dell' Appennino Settentrionale ha adottato il nuovo Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (PAI dissesti). Maggiori informazioni nel box a fianco.

A decorrere dal 1° gennaio 2024 i Piani di Bacino stralcio delle soppresse autorità di bacino sono superati per quanto riguarda la disciplina dell’assetto idraulico mentre continuano ad applicarsi per gli aspetti relativi all’assetto geomorfologico. Maggiori informazioni nel box a fianco.

Ambiente in Liguria

ATTENZIONE:

    Con deliberazione n. 39 del 28 marzo 2024, la Conferenza Istituzionale Permanente dell' Autorità di bacino distrettuale dell' Appennino Settentrionale ha adottato, ai sensi degli articoli 66,67 e 68 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il "Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica" (PAI dissesti). Il PAI dissesti contiene una disciplina unica applicabile all'intero territorio distrettuale e un quadro della pericolosità geomorfologica omogeneo e aggiornato, anche sotto il profilo delle classi di pericolosità, alla scala dell'intero territorio distrettuale.

    Contestualmente all'adozione del PAI dissesti, al fine di garantire un' adeguata tutela del territorio e disciplinare il periodo transitorio nelle more dell' approvazione del PAI, con deliberazione n. 40 del 28 marzo 2024, la Conferenza Istituzionale Permanente ha adottato, ai sensi degli articoli 65 comma 7 e 8 e 67 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche misure di salvaguardia. Tali misure sono entrate in vigore, per l'intero territorio distrettuale, il giorno 8 aprile 2024, data di pubblicazione dell'avviso di adozione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e resteranno in vigore fino all'approvazione del PAI dissesti che avverrà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 152/2006 ed alla conseguente pubblicazione del D.P.C.M. sulla Gazzetta Ufficiale e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.


ATTENZIONE:

    In data 01/01/2024 è entrata in vigore la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20, recante “Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026”, che all’articolo 75 prevede: “1. Nelle more dell’entrata in vigore del regolamento previsto dall’articolo 91, comma 1 ter 2, della l.r. 18/1999, entro il 30 giugno 2024, ai fini di garantire le condizioni di gestione del rischio idraulico, continuano a trovare applicazione le norme dei piani di bacino stralcio per l’assetto idrogeologico delle soppresse Autorità di bacino regionale ligure e interregionale del fiume Magra, per quanto non in contrasto con la disciplina del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA).”

    Con la suddetta norma, considerato che l’iter di approvazione del Regolamento Regionale previsto dall’art. 91 c. 1 ter 2 della L.R. 18/1999 recante le disposizioni concernenti l’attuazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (nel seguito PGRA) del distretto idrografico dell’Appennino settentrionale per le aree a pericolosità da alluvione fluviale e costiera è ancora in corso, si è pertanto stabilita, medio tempore, quale disposizione attuativa del PGRA nel settore urbanistico ai sensi dell’art. 65 del d.lgs. 152/2006, una disciplina regionale vincolistica di tutela rispetto alla pericolosità idraulica.

    In particolare con tale disposizione il legislatore regionale ha inteso, nelle more dell’approvazione del citato regolamento, prevedere in via transitoria una prima normativa di attuazione del PGRA sotto il profilo urbanistico di competenza regionale ai sensi dell’articolo 65 del D.lgs. n. 152/2006, mutuandone i contenuti dalle previgenti disposizioni dei piani di bacino delle soppresse autorità di bacino regionale ed interregionale del Fiume Magra al fine di garantire le condizioni di gestione del rischio idraulico in continuità con il regime previgente.

    Per quanto sopra, a decorrere dal 1° gennaio 2024, i Piani di Bacino stralcio delle soppresse autorità di bacino sono superati per quanto riguarda la disciplina dell’assetto idraulico.

    Considerata la rilevanza della materia e la necessità di chiarezza ed univocità interpretativa, per l’applicazione della norma in questione, si ritiene opportuno rappresentare quanto segue al fine della corretta applicazione della norma regionale in oggetto che attribuisce alle norme dei previgenti piani di bacino la funzione di disposizioni attuative del PGRA nel settore urbanistico in relazione all’assetto idraulico, per quanto non in contrasto con lo stesso.

    Pertanto fino alla emanazione del regolamento regionale ex art.91, c.1 ter2 della l.r. 18/1999 trova applicazione la disciplina per l’Assetto idraulico dei previgenti Piani di bacino Stralcio regionali ed interregionale del f. Magra con riferimento alle aree ivi mappate, ad eccezione delle seguenti previsioni normative che risultano non compatibili con la normativa del PGRA:
    a) Bacini regionali Liguri (territorio appartenente alla soppressa Autorità di Bacino Regionale Ligure):
    - Art. 15 bis (Derogabilità alla disciplina delle fasce di inondabilità per opere pubbliche);
    - Art. 17 (interventi di sistemazione idrogeologica).

    b) Bacino del Fiume Magra (territorio ligure appartenente alla soppressa Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Magra):
    - Art. 15 (aggiornamento delle perimetrazioni delle aree inondabili);
    - Art. 22 (interventi consentiti in deroga al disposto di cui agli art. 17 e art. 18) e Art. 23 (rilascio del titolo abilitativo in deroga);
    - Art. 37 (Modalità di approvazione degli interventi).

    Per quanto riguarda i pareri previsti nelle normative dei previgenti Piani di Bacino relativi alla valutazione di interventi urbanistico-edilizi nelle aree a pericolosità da alluvione fluviale, in continuità con le disposizioni precedenti, gli stessi sono espressi dai Settori regionali Difesa del Suolo per gli ex bacini regionali e dall'Unità Organizzativa Assetto del Territorio per il bacino del Fiume Magra.

    Considerato, inoltre, che la norma regionale di cui al richiamato art. 75, si pone in continuità con i previgenti piani di bacino nei termini sopra indicati, i pareri già rilasciati dai vari soggetti competenti in applicazione della disciplina di tali piani nell’ambito di procedimenti in corso rimangono validi per cui non è necessaria la loro riespressione.

    Per completezza si specifica che il parere sui progetti di interventi di sistemazione idraulica previsto dagli artt. 7, 9 e 11 della Disciplina del PGRA dovrà essere rilasciato dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale (ABDAS). In virtù del fatto che l’Accordo di Collaborazione tra Regione Liguria e ABDAS non è stato prorogato, eventuali ulteriori pareri in merito alla pianificazione di bacino vigente, quali quelli in materia di VIA e di VAS, sono anch’essi di competenza dell’ABDAS. Le richieste di parere di cui sopra, per opportuna conoscenza, vanno trasmesse anche alla Regione - Unità Organizzativa Assetto del Territorio.

    Si ricorda che con DGR n. 1280 del 14 dicembre 2023 è stata approvata la nuova cartografia del Reticolo idrografico regionale che costituisce il nuovo riferimento cartografico univoco a livello regionale, comportando il superamento della cartografia precedentemente adottata, pertanto le carte del reticolo idrografico dei piani di bacino sono superate.


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